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R.E.N.T.Ri: Nuovo modo di tracciare i rifiuti attraverso il registro elettronico

Il Laboratorio Bucciarelli offre servizi consulenziali in merito alla caratterizzazione del rifiuto mettendo a disposizione la strumentazione più avanzata e all'avanguardia per garantire analisi accurate e conformi alle normative vigenti e per supportare la gestione ambientale e il rispetto degli standard di sostenibilità.

Il R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) rappresenta un'iniziativa fondamentale per la gestione sostenibile dei rifiuti in Italia. Come sistema digitale centralizzato, permetterà di monitorare e tracciare l'intero ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione alla destinazione finale, con una documentazione completamente dematerializzata. Questa piattaforma sostituirà progressivamente i tradizionali strumenti cartacei, tra cui il Registro di carico/scarico, i Formulari di identificazione dei rifiuti e il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

Il Ministero della Transizione Ecologica sarà responsabile della realizzazione e gestione del R.E.N.T.Ri, che mira a migliorare l'efficienza, ridurre i costi amministrativi, e contrastare fenomeni di illegalità nel settore della gestione dei rifiuti. Il sistema faciliterà la tracciabilità e il controllo, supportando le aziende nel conformarsi alle normative ambientali, e favorendo una maggiore trasparenza e sicurezza nella gestione dei rifiuti speciali.

La fase del trasporto dei rifiuti è sempre stata un punto critico nella politica comunitaria in materia, e le normative dell'Unione Europea hanno costantemente sottolineato l'importanza di controllare le spedizioni per evitare che i rifiuti finiscano dispersi nell'ambiente. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, riguardante i rifiuti, stabilisce che gli Stati membri devono adottare "le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi avvengano in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana". Tra queste misure rientra la tracciabilità dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla destinazione finale, con un'attenzione particolare al controllo dei rifiuti pericolosi.

Uno degli strumenti chiave per garantire la tracciabilità è il registro cronologico. Questo documento deve essere tenuto dai produttori di rifiuti pericolosi, nonché dalle aziende e dagli enti che raccolgono o trasportano questi rifiuti a livello professionale, o che operano come commercianti e intermediari. Nel registro vengono annotate informazioni come la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, insieme, ove necessario, alla loro destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto utilizzato e il metodo previsto per il trattamento. Queste informazioni devono essere fornite su richiesta alle autorità competenti.

È importante notare che il controllo e la tracciabilità sono obbligatori per i rifiuti pericolosi, mentre per i rifiuti non pericolosi spetta ai singoli Stati membri decidere se applicare queste misure, come indicato negli articoli 190 e 193 del Decreto Legislativo 152/2006.

A livello nazionale, la tracciabilità dei rifiuti viene attualmente garantita attraverso una serie di documenti e obblighi, tra cui:

  • il registro cronologico di carico e scarico, regolato dal Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, che definisce il modello e i contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;
  • il formulario di identificazione dei rifiuti, stabilito dal Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, che approva il modello per i registri di carico e scarico dei rifiuti;
  • l’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei rifiuti prodotti o gestiti tramite il Modello Unico di Dichiarazione (MUD), previsto dalla Legge 70/1994.

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, situato presso la struttura competente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è suddiviso in due sezioni principali:

a) Sezione Anagrafica: include i dati dei soggetti registrati e le informazioni relative alle autorizzazioni specifiche rilasciate a ciascun soggetto per svolgere attività di gestione dei rifiuti.

b) Sezione Tracciabilità: comprende i dati ambientali relativi agli adempimenti del Registro cronologico di carico e scarico e dei Formulari di identificazione dei rifiuti.

Questo registro sarà supportato tecnicamente e operativamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.albonazionalegestoriambientali.it), che ha il compito di gestire le procedure di iscrizione e interfacciarsi con gli utenti.

Come indicato nell’articolo 212, comma 9, del Decreto Legislativo 152/2006: “Le imprese obbligate a partecipare al sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 188-bis, devono iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito in base all’articolo 6 del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.”

Il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 stabilisce anche quali soggetti sono obbligati a iscriversi al R.E.N.T.Ri, identificando le seguenti categorie:

·        Enti e imprese che si occupano del trattamento dei rifiuti.

·        Produttori di rifiuti pericolosi.

·        Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a livello professionale, nonché quelli che operano come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi.

·        Consorzi creati per il recupero e il riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti.

·        In relazione ai rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati nell’articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Questo elenco include già i soggetti che erano tenuti a presentare la dichiarazione MUD, come specificato nell’articolo 189, comma 3, del decreto 152/2006, ma con un'eccezione per i “produttori di rifiuti pericolosi”, che ora vengono menzionati in modo più generico, suggerendo un ampliamento delle categorie di operatori economici coinvolti nella tracciabilità dei rifiuti.

Inoltre, la direttiva 2008/98/CE identifica i “produttori di rifiuti pericolosi” come soggetti obbligati a mantenere un Registro cronologico, dove devono annotare la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, e, se necessario, anche la loro destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto utilizzato e il metodo di trattamento previsto.

In riferimento alle tempistiche previste dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, con decreto direttoriale n.97 del 22 settembre 2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” contenente:

·        le tempistiche per l’iscrizione al RENTRI;

·        la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR);

·        le date per la tenuta in formato digitale del Registro di carico e scarico;

·        la date per l’emissione del FIR in formato digitale.


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