La Direttiva 2012/18/UE, nota come Seveso III, prende il nome dall'incidente ambientale del 1976 presso l'azienda svizzera ICMESA e mira a prevenire incidenti rilevanti legati a sostanze pericolose, limitando le loro conseguenze sulla salute umana e sull'ambiente. Questa Direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale italiano attraverso il D.Lgs. n. 105/2015, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione nell'Unione Europea.
Obblighi degli stabilimenti
Uno stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/2015 se contiene sostanze o miscele pericolose elencate nell'allegato 1 del Decreto, in quantità superiori ai limiti stabiliti. La normativa Seveso III definisce la "presenza di sostanze pericolose" come la presenza reale o prevista di sostanze/miscele sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, inclusi quelli che potrebbero generarsi in caso di incidente.
Struttura dell'allegato 1 e valutazione delle sostanze
L'allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 è diviso in due parti:
Parte 1: Include categorie di pericolo secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), suddivisa in quattro sezioni:
• Pericoli per la salute (tossicità acuta e specifica per organi bersaglio)
• Pericoli fisici (aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili)
• Pericoli per l'ambiente (tossicità acuta e cronica)
• Altri pericoli
Parte 2: Include un elenco specifico di sostanze pericolose (es. cloro, metanolo, ossigeno) con le quantità limite da considerare per determinare se uno stabilimento è di "soglia inferiore" o "soglia superiore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere b) e c).
A ciascuna categoria di pericolo (Parte 1) o sostanza nominale (Parte 2) sono associate due quantità limite: il superamento del primo valore obbliga il gestore alla trasmissione alle autorità competenti di una Notifica, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 105/2015 (stabilimenti di soglia inferiore), mentre il superamento del secondo valore richiede anche la redazione del Rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 15 (stabilimenti di soglia superiore).
Si prevede inoltre un'ultima metodologia di valutazione delle sostanze presenti ed utilizzate nell'impianto che si identifica nella Regola delle sommatorie: si sommano i rapporti tra le quantità presenti e le rispettive soglie; se almeno una di questi rapporti è maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto alla notifica.
Sono inclusi nella verifica di assoggettabilità alla Seveso III, i rifiuti prodotti dallo stabilimento, per i quali la classificazione deve avvenire secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2018; in caso contrario, si possono utilizzare altre fonti informative pertinenti.
La Direttiva Seveso III rappresenta un passo significativo nella gestione della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti. Essa non solo stabilisce obblighi rigorosi per la prevenzione e la gestione degli incidenti, ma promuove anche una maggiore trasparenza e responsabilità da parte degli operatori industriali.
Affidati al nostro team di consulenti per approfondimenti
Ti invitiamo a contattarci compilando il modulo sottostante con tutti i campi che ti sono richiesti e sarai ricontattato in breve tempo.