L’articolo 42, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 sancisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.
In considerazione della difficoltà di reperimento sul mercato nazionale di mascherine e dispositivi di protezione individuale, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 consente, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, la produzione di mascherine e D.P.I. in deroga alle disposizioni vigenti.
L’articolo 1, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. del 17/05/2020 sancisce nel primo periodo che “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.
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